ARTICOLO VII - Costituzione Ungherese Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo diritto comprende la libertà di scegliere o di cambiare religione o di qualsiasi altra convinzione, e la libertà per ogni persona a proclamare, astenersi da proclamare, professare o insegnare la propria religione o qualsiasi altra convinzione eseguendo atti, cerimonie religiose o in qualsiasi altro modo, sia individualmente o congiuntamente con altri, nel settore pubblico o nel suo privato. Lo Stato e le Chiese devono essere separate. Le Chiese sono autonome. Lo Stato deve collaborare con le Chiese per obiettivi comunitari. Le modalità delle Chiese sono regolate da una legge cardinale.